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indicando nome-cognome e il farmaco in maniera più dettagliata possibile e specificando invio tramite mail o stampa da ritirare in segreteria:
Email: ricette.catozzo@gmail.com
WhatsApp 371 4146214
Le richieste saranno elaborate entro 48 ore lavorative
salvo "overload".
SI RENDE NOTO CHE IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NON E' TENUTO A MODIFICARE LE MOTIVAZIONI DIAGNOSTICHE SUGGERITE DA ENTI ASSICURATIVI PER MOTIVI ETICI E PENALI E TANTOMENTO PRESCRIVERE SU SUGGERIMENTO DI FIGURE CHE NON RIENTRANO NELLA PROFESSIONE MEDICA (AVVOCATI, ASSICURAZIONI, FISIOTERAPISTI, OSTEOPATI...ECC)
PER QUANTO RIGUARDA LA TRASCRIZIONE DI PRESCRIZIONI E CERTIFICATI SU INDICAZIONE DI ALTRI MEDICI:
A seguito del Decreto del 9.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 20.1.2016 serie generale n. 15 (detto “Decreto Appropriatezza”) e vista la DGR Marche 808/2015 che ribadisce che chi decide di effettuare esami diagnostici, visite specialistiche per definire la diagnosi e visite di follow-up perché ritenute clinicamente utile deve prescriverle senza richiedere al MMG la trascrizione
E' OBBLIGO DA PARTE DEL COLLEGA SPECIALISTA O OSPEDALIERO
1. Di prescrivere direttamente su ricettario SSR quanto egli stesso, secondo scienza e coscienza, ritiene utile ai fini diagnostici rispettando quanto previsto dal decreto sopra menzionato
2. Di certificare direttamente il periodo di riposo per malattia che la patologia richiede avvalendosi delle credenziali che gli sono state consegnate dall’Ordine dei Medici, dall’ASUR o dall’Amministrazione del suo Ospedale come previsto dalla legge
3. PER I COLLEGHI CHE VISITANO IN FORMA PRIVATA: refertare in maniera leggibile sul proprio ricettario personale evitando di utilizzare quello intestato della struttura in cui operi riportando il sospetto diagnostico/diagnosi, la prognosi, gli esami che ritiene opportuno effettuare e la terapia consigliata spiegando al paziente per iscritto quali esami non sono erogabili dal SSR e, infine, la sua firma leggibile
Non attenersi a quanto indicato nel Decreto corrisponde a “Rifiuto o Omissione di atti d’Ufficio – art. 328 del Codice Penale”

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