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AVVISI

vi invito a consultare il portare asur per il cittadino: 
https://www.asur.marche.it/web/portal/assistiti-news

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AVVISO SULLA PRESCRIZIONE DEGLI INIBITORI DI POMPA

(alias GASTROPROTETTORI)

La prescrizione degli inibitori di pompa a carico del SSN è ESCLUSIVAMENTE per le seguenti indicazioni cliniche:

NOTA 1: Prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore

o In trattamento cronico con FANS o In terapia antiaggregante con ASA a basse dosi

Purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio

o Storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante

o Concomitante terapia con anticoagulanti

o cortisonici

o Età avanzata

NOTA 48: La prescrizione a carico dell’SSN è limitata ai seguenti periodi di trattamento e alle seguenti condizioni:

· Durata del trattamento di 4 settimane (occasionalmente 6 settimane)

o Ulcera duodenale o gastrica positive per Helicobacter pylori (H.pylori) o Per la prima o per le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l’infezione o Ulcera duodenale o gastrica H. Pylori –negativa (primo episodio) o Malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio)

· Durata del trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno

o Sindrome di Zollinger-Ellison

o Ulcera duodenale o gastrica H.pylori-negativa recidivante

o Malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante)


IN PAROLE POVERE: IL GASTROPROTETTORE NON PROTEGGE AFFATTO LO STOMACO, E’ UN FARMACO CHE PUO’ AVERE MOLTI EFFETTI COLLATERALI ANCHE GRAVI PER CUI VA PRESO SOLO QUANDO STRETTAMENTE NECESSARIO. LO STATO HA RECEPITO QUESTA COSA E NON LO “PASSA” PIU’ A CHI NON NE HA VERAMENTE BISOGNO

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CERTIFICATI PER ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA
cosa è importante sapere: 

Cosa devi fare in caso di malattia e assenza dal lavoro?
In caso di malattia, vale a dire di un’infermità che determini incapacità temporanea al tuo specifico lavoro, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro attraverso i canali di comunicazione che saranno stati indicati dal datore di lavoro stesso. 
In secondo luogo, andrà contattato il medico già dal giorno stesso di inizio della malattia, affinché provveda alla visita e invii il certificato di malattia al datore di lavoro (il certificato può essere rilasciato soltanto dopo EFFETTIVA VISITA). Anche il medico libero professionista o il medico ospedaliero o di pronto soccorso, cui puoi rivolgerti nei casi previsti dalla legge o dal tuo contratto di lavoro, può (anzi DEVE) rilasciare il certificato di malattia telematico poiché dispongono delle credenziali di accesso al servizio. Prendi nota del numero di protocollo del certificato ed, eventualmente, fatti rilasciare una copia cartacea. 
Controlla sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori di cui sei unico responsabile: 
• i tuoi dati anagrafici, 
• l’indirizzo di reperibilità durante la malattia. 
E' inoltre importante verificare la corretta trasmissione del certificato. A tale scopo, puoi visualizzare il tuo certificato e il tuo attestato (certificato privo di diagnosi) sul sito inps.it, entrando con le tue credenziali nei servizi on line (codice fiscale e Pin o Spid per consultare il certificato oppure codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato).
Da quale giorno inizia la malattia? 
L’Inps paga la malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. Tieni presente, inoltre, che il tuo datore di lavoro potrebbe ritenerti assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall’Inps. 
Quali sono le fasce orarie di reperibilità? Non dimenticare di rispettare le fasce orarie di reperibilità per eventuali visite mediche di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e domenica 
• lavoratori del settore privato: ore 10.00 - 12.00 /17.00 - 19.00, 
• lavoratori del settore pubblico: ore 09.00 - 13.00 /15.00 – 18.00.


fonte INPS: https://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2018/07/OPUSCOLO-INPS-SULLE-CERTIFICAZIONI-DI-MALATTIA-E-VISITE-MED-3_2116.pdf

1 commento:

  1. CERTIFICATI DI MALATTIA INPS
    Perché il tuo medico non può rilasciare il certificato INPS per telefono?
    E’ in vigore il decreto legislativo di riforma della Pubblica Amministrazione, che porta la firma del ministro Renato Brunetta; il decreto e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2009.
    Art. 55-quinquies - (False attestazioni o certificazioni) (…..) 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

    VISITE DOMICILIARI
    Perchè il tuo medico non viene sempre a casa quando stai male?
    L’ART. 47 del nostro contratto nazionale recita: - VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI. 1. L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.
    Per “non trasferibilità” si intende l’impossibilità del paziente di recarsi in ambulatorio per disabilità, invalidità o condizioni cliniche tali che potrebbero mettere a rischio il paziente. L’intrasportabilità è a giudizio insindacabile del medico. Per quanto non previsto da questo criterio (es. febbre in paziente giovane senza patologie importanti) si rientra nella libera professione e quindi la visita domiciliare è a pagamento, sempre se concessa.

    PRESCRIZIONE VITAMINA D
    Da oggi la vitamina D non sarà più prescrivibile con il Sistema Sanitario Nazionale (cioè non la passa più) se non per le condizioni elencate nella nota 94 dell’Aifa.

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